STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO NON RICONOSCIUTA
“MATRICE”
Articolo 1: Costituzione, denominazione sociale e sede.
E’ costituita, con la veste legale prevista dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “Matrice”.
L'Associazione ha sede legale in via Roma 12, Montaione, 50050 Prov.Fi; l’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né nello statuto, né ai regolamenti interni.
Articolo 2: Scopo
L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ha scopo di lucro e intende uniformarsi ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura in generale ed in particolar modo in campo artistico, progettuale e della cultura artigianale.
Essa ha lo scopo di creare uno spazio di condivisione e crescita per chiunque voglia avvicinarsi alla cultura, all’estetica, all’arte, all’artigianato e alla cultura del progetto che ancora si riconosce nei valori di eticità, ricerca e innovazione. Essa si propone di:
A questo scopo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
DIVULGAZIONE E PROMOZIONE
Tale attività oltre che nella suddetta sede si svolgerà su canali web prescelti dal Consiglio direttivo.
INCUBATORE CULTURALE
L’associazione si propone come coadiutore di competenze e conoscenze, mettendo a disposizione degli associati i propri spazi come punto d’incontro e scambio ma anche di collaborazione e crescita nel perseguimento di obbiettivi e principi condivisi.
ORGANIZZAZIONE LABORATORI
ORGANIZZAZIONE EVENTI
ESPOSIZIONI
AREA COMMERCIALE
Articolo 3: Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, erogazioni liberali o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti risorse economiche:
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E' obbligatorio investire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote annuali d’iscrizione all’Associazione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte.
Articolo 4: Soci dell’Associazione e modalità di ammissione
L’iscrizione all’Associazione è libera. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci.
Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità, senza limiti d’età e di entrambi i sessi.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo tramite modulo fornito dalla stessa Associazione.
Il Consiglio Direttivo o il Presidente devono provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In assenza di un provvedimento entro il termine previsto, la domanda si intende accolta dal momento in cui il nominativo del richiedente è inserito nel libro soci. In caso di diniego il Consiglio Direttivo o il Presidente sono tenuti ad esplicitarne la motivazione.
Articolo 5: Diritti e doveri dei soci
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età i diritti di elettorato attivo, di elettorato passivo e di controllo all'interno dell'Associazione.
L'ammissione dei soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, nonché il regolare versamento della quota associativa. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione. Il comportamento del socio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza e rigore morale.
I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 6: Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
Articolo 7: Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
Articolo 8: Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro socio. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea può essere convocata tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione, con lettera, fax, e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno otto giorni prima della riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.
L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La presenza dei soci è verificata tramite raccolta di firme e fogli di delega.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea in seduta ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tolti gli astenuti, in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tolti gli astenuti.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l’approvazione del rendiconto.
Essa inoltre, in seduta ordinaria:
L'Assemblea in seduta straordinaria:
Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato da chi presiede l'Assemblea.
Articolo 9: Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri e integrabili per cooptazione. I consiglieri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di dieci mandati. Le cariche di consigliere sono gratuite.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Il Consiglio direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite lettera, fax, e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente e in assenza di costoro dal Consigliere più anziano di età; è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, tolti gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Segretario o, in sua assenza, un membro del Comitato appositamente nominato, redige il verbale delle riunioni del Comitato, sottoscritto dal Presidente.
Articolo 10: Presidente e Vicepresidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli:
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di eventuali relazioni.
Articolo 11: Segretario e Tesoriere
Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, per i rapporti con l’esterno e si occupa della tenuta dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio e del Libro dei Soci.
Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione; egli si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige il rendiconto, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12: Rendiconto della gestione
L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto che deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Il rendiconto deve restare depositato nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'Assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura di esso. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Art. 13. Fondo comune
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’associazione. I singoli associati, durante la vita dell’associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Art. 14. Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 15. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 16. Modifiche allo statuto. Scioglimento
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.
In caso di scioglimento per qualunque causa previa delibera dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17: Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 18: Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, nei Regolamenti interni e dalle Disposizioni emesse dagli Organi competenti si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni e al Codice Civile .